Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo: 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita. La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

No, il sistema pagoPA permette solo pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Se hai smarrito il Pin e il Puk consegnati al momento dell'emissione della carta elettronica (data emissione successiva al 03/08/2017) , puoi recarti presso uno degli sportelli anagrafe previo appuntamento ( online... o contattando il numero telefonico ...); ti informiamo inoltre che la prima parte dei codici verrà subito rilasciata allo sportello mentre la seconda parte verrà inviata successivamente via mail dal Ministero. Deve recarsi presso l'ufficio l'intestatario della carta d'identità con il documento: non è possibile delegare una persona terza.

Il contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e sul territorio degli Stati membri dell'U.E. ed è concesso a prescindere dalla titolarità della patente di guida e dalla proprietà del veicolo.

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora abituale a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Per accedere al portale S.U.E. per la presentazione delle pratiche edilizie da parte dei tecnici professionisti, bisogna andare nella sezione siti tematici e schiacciare sul pulsante SUE, poi accedere al servizio presente nella homepage dello sportello "Caricamento e consultazione pratica"

Le pratiche presentate in formato cartaceo continuano a essere gestite secondo le modalità precedenti, anche in caso di integrazioni o sostituzioni documentali

L'integrazione deve avvenire sempre attraverso il portale, richiamando la pratica madre nella sezione dedicata "Consultazione Pratiche" e poi andando ad integrare i documenti mancanti nella sezione "Documenti ed Integrazioni" dedicata al caricamento degli stessi

La pratica inviata al Comune tornerà visibile al tecnico professionista solo dopo essere stata presa in carico dall'ufficio.

Controllare se è stata caricata l'anagrafica del richiedente: in mancanza di essa non sarà possibile inoltrare la pratica all'ufficio competente

I cittadini che vogliono presentare una CIL o richiedere un CDU senza il supporto di un professionista potranno farlo in formato cartaceo direttamente nei nostri uffici

sono ammissibili solo files in formato pdf/A con formato firma digitale p7m pesantezza max 8 Mb cadauno, pertanto è sconsigliato l’uso di retini e grafie pesanti "ripetute", che comportino elaborazioni complesse sotto il profilo computazionale per limite file/Tavola max e l’inserimento di foto a colori non ridimensionate; - le scansioni della modulistica/carte d’identità devono essere effettuate in bianco/nero per una risoluzione massima di 200 dpi; - in caso di pratiche inoltrate da delegati dovrà essere presentata la “Procura Speciale” per l’invio pratiche on-line”. La stessa deve essere compilata, datata e firmata in modo olografo dai soggetti richiedenti e successivamente scansionata in formato .pdf, firmata digitalmente dal procuratore, nel rispetto degli standards tecnici di cui al precedente atto; L’inoltro delle istanze dovrà avvenire mediante un unico invio preferibilmente nel limite di 50 MB complessivi (max 8 MB per singolo file) con riferimento al singolo procedimento che si compone degli elaborati obbligatori/facoltativi come segnalati nelle pagine del Portale telematico;

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